Contro tortura e repressione. Solidarietà a Cospito in sciopero della fame

Il reato di tortura è una fattispecie introdotta nell’ordinamento giuridico italiano con la legge n. 110 del 14 luglio 2017.

Attraverso tale provvedimento venne approvato l’articolo 613 bis del codice penale che afferma: Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudelta’, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della liberta’ personale o affidata alla sua custodia, potesta’, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e’ punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto e’ commesso mediante piu’ condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignita’ della persona.

Circa un anno dopo, il 12 luglio 2018, Fratelli d’Italia, partito dell’attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si fece portatore delle richieste del Sindacato degli agenti di polizia penitenziaria presentando una proposta di legge per abolire il reato di tortura poiché con tale norma verrebbe impedito agli agenti di svolgere il loro lavoro. Un’affermazione rivelatrice di una chiara concezione del ruolo che secondo Fratelli d’Italia – e altre forze politiche – le forze di polizia avrebbero nel nostro paese: garantire l’ordine con ogni mezzo, senza alcun limite, anche attraverso il ricorso a sistematiche violenze e sevizie.

Le notizie di cronaca degli ultimi anni confermano come la tortura sia uno strumento usato in modo più o meno sistematico, più o meno costante, nelle galere e dalle forze di polizia del Paese (oltre ai casi Aldrovandi, Cucchi e a tutte le altre morti di Stato, ricordiamo i Carabinieri della Caserma di Piacenza oppure i carabinieri della Lunigiana). L’istituzione carceraria così come le Questure, luoghi statali per eccellenza, diventano spazi in cui vige l’arbitrarietà più assoluta e dove gli agenti abusano del proprio potere in modo strutturale. Dalle sevizie commesse nella caserma di Bolzaneto durante i giorni del G8 di Genova alle stragi del marzo 2020 nelle carceri italiane con successive rappresaglie della polizia penitenziaria (in questi giorni inizia il processo per i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere) la tortura rimane uno strumento a disposizione del potere per ripristinare l’ordine e la sottomissione nei confronti di osa metterli in discussione. Ovviamente non sono soltanto gli apparati repressivi a ricorrere a tali mezzi, sempre più spesso capita di leggere come lavoratori irregolari e senza documenti vengano costretti a lavorare in condizione di schiavitù; intimiditi e vessati da padroni senza scrupoli. Mai come oggi, in tempi di guerra, incertezza e intensificazione dello sfruttamento, la tortura è subita da sempre più persone: nei lager libici, nei conflitti armati, nelle prigioni di tutto il mondo. 

Dal 20 ottobre 2022 il prigioniero anarchico Alfredo Cospito, recluso nel carcere sardo di Bancali, ha iniziato una sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario 41 bis in cui è costretto. Una lotta – a cui si sono nel frattempo uniti i detenuti anarchici Juan Sorroche, Ivan Alocco e Anna Beniamino – che sta rompendo il muro di omertà e silenzio intorno al regime di tortura istituzionalizzato chiamato 41bis. Una scelta che impone a molti di prendere una posizione chiara contro l’ipocrisia di un sistema che da una parte introduce reati contro la tortura, parla della pena come mezzo per il “reinserimento sociale” o per la “rieducazione” mentre in realtà pratica la tortura bianca moltiplicando e inasprendo le pene contro poveri e lavoratori (decreto sicurezza Salvini-Conte e decreto Rave sono solo gli ultimi provvedimenti antiproletari di una lunga serie). Ad ogni modo finora sono decine le manifestazioni, le scritte, i presidi e le azioni che si stanno diffondendo in tutta Italia e oltre. Per capire cosa sia il 41 bis e la necessità di abolirlo vale la pena leggere uno stralcio della lettera degli avvocati Albertini e Pintus, con cui denunciano pubblicamente la sua condizione:

Dall’aprile scorso e in assenza di avvenimenti che possano giustificare la diversità di trattamento penitenziario, il medesimo è privato di ogni diritto ed in particolare di leggere, studiare, informarsi su ciò che corrisponde alle sue inclinazioni e interessi […]. Non riceve alcuna corrispondenza, quelle in entrata sono tutte trattenute e quelle in uscita soffrono dell’autocensura del detenuto stesso.

Le ore d’aria si sono ridotte a due, trascorse in un cubicolo di cemento di pochi metri quadri, il cui perimetro è circondato da alti muri che impediscono alcuna visuale o semplicemente di estendere lo sguardo all’orizzonte, mentre la visuale del cielo è oscurata da una rete metallica. Un luogo caratterizzato in estate da temperature torride e in inverno da un microclima umido e insalubre. La mancanza di profondità visiva incide inoltre sulla funzionalità del senso della vista mentre la mancanza di sole sull’assunzione della vitamina D.

La socialità è compiuta una sola ora al giorno in una saletta assieme a tre detenuti, sottoposti al regime da numerosissimi anni, che in realtà si riducono ad uno in considerazione del fatto che un detenuto è sottoposto ad isolamento diurno per due anni e un secondo ormai tende a non uscire più dalla cella.

Una condizione insopportabile che ora spinge il Cospito a rifiutare una vita priva di alcuna prospettiva futura, che apparirebbe tale a qualunque essere umano ma che lo è in particolar modo per un uomo che vive e viveva delle relazioni che intratteneva con il mondo dei liberi. Una condizione talmente afflittiva da spingere il medesimo a rimpiangere la pena di morte per fucilazione ritenuta più degna di una infinita agonia in un limbo senza speranza.”

La decisione di trasferire Cospito al 41 bis avviene in un momento storico in cui la repressione utilizza un doppio standard giuridico e penitenziario nei confronti del movimento anarchico in cui è l’identità politica degli imputati e non il reato ad aggravarne la condizione, come denunciato in una lettera firmata da decine di avvocati in tutta Italia:

Il 6 luglio scorso la Corte di Cassazione ha deciso di riqualificare da strage contro la pubblica incolumità (art 422 c.p.) a strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285 c.p.) un duplice attentato contro la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, avvenuto nel giugno 2006 (due esplosioni in orario notturno, che non avevano causato nessun ferito) e attribuito a due imputati anarchici.

L’originaria qualificazione di strage prevede l’applicazione della pena non inferiore a 15 anni di reclusione, l’attuale, invece, la pena dell’ergastolo. Sembra paradossale che il più grave reato previsto dal nostro ordinamento giuridico sia stato ritenuto sussistente in tale episodio e non nelle tante gravissime vicende accadute in Italia negli ultimi decenni, dalla strage di Piazza Fontana a quella della stazione di Bologna, da Capaci a Via D’Amelio e Via dei Georgofili ecc.

Nel mese di aprile 2022 uno dei due imputati era stato inoltre destinatario di un decreto applicativo del cd. carcere duro, ai sensi dell’art. 41 bis comma 2 O.P. (introdotto nel nostro sistema penitenziario per combattere le associazioni mafiose e che presuppone la necessità di impedire collegamenti tra il detenuto e l’associazione criminale all’esterno per fini criminosi), altra vicenda singolare essendo notorio che il movimento anarchico rifugge in radice qualsiasi struttura gerarchica e/o forma organizzata, tanto da far emergere il serio sospetto che con il decreto ministeriale si voglia impedire l’interlocuzione politica di un militante politico con la sua area di appartenenza piuttosto che la relazione di un associato con i sodali in libertà.

Sempre nel mese di luglio u.s. è stata pronunciata una ulteriore aspra condanna in primo grado, a 28 anni di reclusione, contro un altro militante anarchico per un attentato alla sede della Lega Nord, denominata K3, anche per tale episodio nessuno ha riportato conseguenze lesive. Inoltre, nell’estate del 2020 altri cinque militanti anarchici sono stati raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di terrorismo, trascorrendo circa un anno in AS2 (Alta Sorveglianza, altro regime carcerario “duro”), nonostante i fatti a loro concretamente attribuiti fossero bagatellari, quali manifestazioni non preavvisate, imbrattamenti, ecc.

Altri processi contro attivisti anarchici sono intentati per reati di opinione, ad esempio due a Perugia, qualificati come istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, in quanto i rei avrebbero diffuso slogan violenti anarchici; quegli stessi slogan e idee che soltanto alcuni anni or sono sarebbero stati ricondotti alla fattispecie di cui all’art. 272 cp, propaganda sovversiva, fattispecie abrogata nel 2006, sulla base dell’assunto che la 2 propaganda, anche di ideologie di sovversione violenta, debba essere tollerata da uno Stato che si dica democratico, pena la negazione del suo stesso carattere fondante.

Altre iniziative giudiziarie per reati associativi sono state intentate a Trento, nuovamente a Torino, a Bologna a Firenze, contro altri militanti anarchici, con diffusa quanto incomprensibile applicazione di misure cautelari in carcere.

La narrazione mediatica sempre degli ultimi due anni, costruita sulla scorta di dichiarazioni qualificate del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, vede inoltre gli anarchici responsabili, istigatori, delle rivolte in carcere del mese di marzo 2020, salva recente successiva smentita da parte della commissione ad hoc istituita per stabilire le cause dell’insorgenza dei detenuti.

Più in generale, in epoca recente, all’indistinta area anarchica è stata attribuita una enfatica pericolosità sociale da parte delle relazioni semestrali dei servizi segreti.

E’ lecito domandarsi cosa stia avvenendo in questo paese e se gli anarchici rappresentino effettivamente un pericolo per l’incolumità pubblica meritevole di essere affrontato in termini muscolari e talvolta spregiudicati oppure se, in coerenza con il passato, rappresentino gli apripista per una ristrutturazione e/o un rafforzamento in chiave autoritaria degli spazi di agibilità politica e democratica nel paese.

Chi scrive svolge la professione di avvocato ed è direttamente impegnato nella difesa di numerosi anarchici in altrettante vicende penali ed è così che riscontra la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati: in primo luogo in tema di valutazione delle prove in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti contestati; oppure di abbandono del diritto penale del fatto, a vantaggio del diritto penale del tipo d’autore, realizzato attraverso l’esaltazione della pericolosità dell’ideologia a cui il reo appartiene.

Siamo consapevoli che la genesi di un possibile diritto penale del nemico si radica nella storia recente di questo paese nel contrasto giudiziario alle organizzazioni combattenti, nel corso dei processi degli anni 70/80 del secolo scorso, e che poi le continue emergenze susseguitesi negli anni hanno permesso di condividere ed estendere ad altre categorie di imputati (ad esempio ai migranti, ma non solo) l’atteggiamento giudiziario tenuto ieri nei confronti dei militanti della lotta armata. Atteggiamento che oggi viene riproposto verso gli anarchici, rei soprattutto di manifestare una alterità irriducibile all’ordine costituito.

Da avvocati e avvocate ci troviamo ad essere spettatori di una deriva giustizialista che rischia di contrapporre ad un modello di legalità penale indirizzato ai cittadini, con le garanzie e i 3 diritti tipici degli stati democratici, uno riservato ai soggetti ritenuti pericolosi, destinatari di provvedimenti e misure rigidissimi, nonché di circuiti di differenziazione penitenziaria.

Tutto ciò ci preoccupa perché comporta un progressivo allontanamento dai principi del garantismo giuridico, da quello di legalità (per cui si punisce per ciò che si è fatto e non per chi si è) a quello di offensività, sino ad un pericoloso slittamento verso funzioni meramente preventive e neutralizzatrici degli strumenti sanzionatori, come gli esempi sopra richiamati dimostrano.

Per chiudere l’articolo ricordiamo come il 25 e 26 novembre prossimo, presso il Tribunale di Bolzano ci sarà il processo di appello per la manifestazione al passo del Brennero del maggio 2016. Un altro tassello del mosaico repressivo che intende colpire gli imputati per la propria identità politica e non per i fatti in sè. 

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